In caso di ritardo di un volo, a chi spetta risarcire i passeggeri? Secondo una sentenza della la Corte Europea, la compagnia aerea non è quella che ha ceduto in noleggio l’apparecchio, comprensivo di equipaggio, utilizzato ai fini del volo, bensì il soggetto che ha deciso l’effettuazione del volo stesso.
La vicenda è quella di un cittadino tedesco in volo con la TUIFly da Amburgo a Cancún, in Messico, su un apparecchio noleggiato dalla Thomson Airways. Nella causa che ne è seguita il Landgericht Hamburg (Tribunale del Land di Amburgo) ha chiesto lumi alla Corte europea sull’esatta nozione di «vettore aereo operativo».
Che secondo i giudici è “quella compagnia aerea che decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario e creando, in tal modo, un’offerta di trasporto aereo nei confronti degli interessati”. “L’adozione di tale decisione implica, infatti, che la compagnia aerea medesima assume la responsabilità della realizzazione del volo, responsabilità che si estende, in particolare, ad eventuali annullamenti e significativi ritardi all’arrivo”.