Che cos’è la “tempesta emotiva” se non “la proiezione immediata della gelosia, al massimo grado, che ha scatenato il gesto omicida”? Se lo chiede la Procura generale di Bologna nel ricorso per Cassazione contro l’ormai famosa sentenza della Corte di assise di appello che ridotto da 30 a 16 anni la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei.
In otto pagine di ricorso, la Procura generale chiede l’annullamento della sentenza nei punti che riguardano la concessione delle attenuanti generiche o, in alternativa, il bilanciamento tra opposte circostanze, ritenendo il provvedimento contraddittorio e manifestamente illogico.
Fu la stessa perizia psichiatrica su Castaldo, da cui fu estrapolata la frase sulla “soverchiante tempesta emotiva”, a illustrare secondo l’accusa come il delitto nacque non “dall’esasperazione e dall’incontenibile turbamento emotivo, quanto piuttosto dai fumi dell’alcol che, per ammissione dello stesso Castaldo, gli fanno perdere la ragione”. Inoltre le pregresse infelici esperienza di vita dell’omicida, anche queste ritenute un’attenuante, in realta’ “non stanno al di fuori delle normali negative esperienze di vita che ciascun essere umano si trova a affrontare”. Per concedere le attenuanti generiche, osserva pero’ la Procura, occorrono invece specifiche e positive ragioni personali sociali o familiari. Di qui la conclusione che le attenuanti furono concesse per una lettura “non dovuta ed erronea” delle circostanze, aprendo la strada a un risultato che, sul piano della seminfermita’ mentale, non si sarebbe potuto raggiungere, visto il giudizio di piena capacita’ di intendere e di volere formulato nella perizia.

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