Quando la tecnologia salva da una condanna. Nel caso di stalking telefonico, esistono sistemi tali da impedire l’invio di messaggi molesti. Se la vittima non si adopera disponendone il blocco, il molestatore va assolto.
E’ il contenuto di una sentenza della Cassazione, la 18216 della prima penale, che ha portato all’assoluzione di un trentenne di Catanzaro che tampinava di sms non graditi l’ex compagna. Già, ma non graditi secondo chi? Per la difesa dell’uomo, nel suo comportamento non vi era alcun motivo “biasimevole”, ma uno sforzo di riconciliazione “ingenuo e maldestro”. Il ragazzo farebbe parte di una generazione che ha mutato il modo di intendere “la misura delle comunicazioni” e con quel comportamento non poteva “turbare o ledere la sfera della persona offesa”. D’accordo la Cassazione, che ricorda come il reato di molestie contempli una condotta che non solo interferisca con la quiete altrui, ma che si caratterizzi per “petulanza o altro biasimevole motivo”:
“Assume certamente rilievo – secondo i giudici – il fatto oggettivo evidenziato dalla difesa dell’imputato che sul telefono della persona offesa non sia stato attivato il blocco”. E il tribunale non ha riscontrato “il dolo di petulanza dei messaggi, ma solo i tratti della possibile molestia degli stessi”.

Le password del defunto passano agli eredi
Le password del caro estinto? Passano agli eredi insieme ai beni materiali,