Anche se viene la vittima è intenzionata a ritirare la denuncia, sono passibili di conseguenze penali gli scherzi telefonici fatti fra amici. La denuncia infatti prosegue il suo corso perché ad esempio le telefinate mute sono “un fatto di ordine pubblico e non una burla dato che suscitano timori e angosce”.
Lo precisa la Cassazione con la sentenza 13363 del 2019 occupandosi di chiamate anonime: “Il reato di molestie o di disturbo alla persona mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillita’ attuato mediante l’offesa alla quiete privata. Pertanto viene in considerazione l’ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata”, e dunque “la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volonta’ delle persone molestate”.
Il caso deciso dalla Suprema Corte confermando la condanna alla pena di 200 euro di ammenda per molestie, riguarda un abruzzese di 46 anni che dal marzo al maggio 2015 ha fatto “numerosissime
telefonate di giorno e di notte” sul cellulare di una donna che si era preoccupata al punto da denunciare l’accaduto. Gli accertamenti successivi della polizia permisero di identificare il telefonista misterioso, amico della vittima col vizio di far scherzi ai conoscenti, che la donna avrebbe voluto accantonare.
“Ai fini della sussistenza del reato – spiega la Cassazione – gli intenti scherzosi o persecutori dell’agente sono del tutto irrilevanti, una volta che si sia accertato che, comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso e’ connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della liberta’ delle persone”.

Le password del defunto passano agli eredi
Le password del caro estinto? Passano agli eredi insieme ai beni materiali,