Il mantenimento dei figli non autosufficienti è sempre dovuto, anche se questi del genitore non vogliono più saperne. Per la Cassazione, “il fatto che la mancata frequentazione della figlia sia dovuta alla decisione della stessa non interferisce, in termini economici, col fatto che il padre non vada incontro ad alcun diretto esborso e ad alcuna cura in favore della stessa, parametri che vanno obiettivamente valutati in sede di determinazione del ‘quantum’ dell’assegno di mantenimento in favore della prole”.
Il principio, contenuto nell’ordinanza 2735 della Sesta civile, riguarda i figli, anche se ormai maggiorenni e anche se questi “persistono nel rifiutare momenti di incontro e contatti”. La vicenda è quella di un avvocato romano che aveva ricorso in Cassazione contestando la decisione della Corte di Appello di Roma che pur riducendo l’assegno di mantenimento in favore della figlia a 1200 euro, aveva respinto la richiesta di tagliarlo ulteriormente. Il padre aveva lamentato “la mancata considerazione della volontà della figlia, oggi maggiorenne, di non frequentare il padre”. Circostanza definita dalla Cassazione “del tutto irrilevante”.

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