“Quando una persona si reca in uno Stato membro dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Paese dell’Ue – affermano i giudici – il primo non puo’ decidere di trasferirla verso il secondo, prima che quest’ultimo abbia dato il suo accordo alla richiesta di ripresa in carico”.
La decisione della Corte di giustizia europea del 31 maggio scorso parla chiaro, intervenendo sul Regolamento di Dublino: non è possibile in sostanza procedere a respingimenti immediati dei migranti ai confini, tra Paesi Ue. La sentenza – si può recuperare qui – in particolare sottolinea che “ammettere che l’adozione e la notifica di una decisione di trasferimento possano intervenire prima della risposta dello Stato membro richiesto significherebbe, negli Stati membri che nonprevedono la sospensione di una tale decisione prima della risposta dello Stato membro richiesto, esporre la persona interessata al rischio di un trasferimento verso detto Stato membro prim’ancora che quest’ultimo vi abbia in linea di principio acconsentito”.