Una comunità religiosa, come quella dei testimoni di Geova, è responsabile, congiuntamente ai suoi membri predicatori, del trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta e devono rispettare le norme del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali.
Lo ha deciso ieri la Corte di Giustizia Europea (qui la sentenza) intervenendo nella causa che ha visto contrapposte la Commissione finlandese per la protezione dei dati e la locale comunità dei Testimoni di Geova, ai quali era stato vietato di raccogliere o trattare dati personali, nella predicazione porta a porta, senza rispettare le norme sulla privacy.
I dati raccolti – osserva la Corte – possono comprendere il nome e l’indirizzo delle persone, informazioni sul loro credo religioso, sulla loro situazione familiare. Era stata la Corte amministrativa suprema a chiedere l’intervento della giustizia europea, per sapere se la comunità fosse soggetta al rispetto delle norme del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali.
Nella sentenza, secondo la Corte di giustizia, si chiarisce che l’attività di predicazione porta a porta non rientra tra le eccezioni previste dal diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Nè vale la circostanza che l’attività di predicazione porta a porta sia tutelata dal diritto fondamentale alla libertà di coscienza e di religione, sancito all’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Riguardo alla questione di chi possa essere considerato responsabile del trattamento dei dati personali, la Corte ricorda che la nozione di «responsabile del trattamento» può riguardare più
soggetti che partecipano al trattamento, ognuno dei quali deve essere pertanto assoggettato alle norme del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. La Corte conclude che il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali consente di considerare una comunità religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori, quale responsabile del trattamento dei dati personali effettuato da questi ultimi nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta organizzata, coordinata e incoraggiata da tale comunità,
senza che sia necessario che detta comunità abbia accesso a tali dati o che si debba dimostrare che essa ha fornito ai propri membri istruzioni scritte o incarichi relativamente a tali trattamenti.

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