La depressione provocata da comportamenti vessatori del datore di lavoro equivalgono alle lesioni colpose, nella misura in cui questi procurano una “marcata patologia psichiatrica”.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Cassazione, valutando la condanna in secondo grado di un imprenditore della provincia di Pordenone, giudicato colpevole dalla corte d’appello di Trieste di lesioni personali colpose. Un reato prescritto ma per il quale il datore di lavoro pagherà in sede civile. L’imprenditore infatti, secondo i giudici di merito, avrebbe provocato nel dipendente “una marcata patologia psichiatrica” con “una serie di comportamenti vessatori e persecutori, sia mediante espressioni ingiuriose”, sia cambiandogli ripetutamente le mansioni, con “continue e ripetute contestazioni disciplinari, spesso a contenuto del tutto pretestuoso”.
Di qui, per il lavoratore, l’insorgere di “una sindrome ansioso depressiva su base reattiva”, seguita da “un disturbo depressivo maggiore”. Con la sentenza 44890 la quarta sezione penale ha stabilito che il reato si è prescritto con termine che ha iniziato a decorrere dal momento dell’insorgenza della malattia. La prescrizione pero’ non ha eliminato gli effetti civili della condanna.

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