“Il maltempo si può prevedere”. Il giudice condanna la compagnia low cost

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Le previsioni del tempo ormai sono (quasi) una scienza esatta. Per cui il maltempo si può, se non proprio prevedere con esattezza, comunque ipotizzare, quanto meno per prendere delle contromisure.
Chi non lo fa, ne paga le spese. E’ il senso della decisione del giudice di pace di Alcamo, nel trapanese, secondo cui il maltempo non esime le compagnie aeree dal rimborso ai passeggeri per i voli annullati o che atterrano con oltre tre ore di ritardo.
Il giudice ha dato ragione a un passeggero che si era visto negare il rimborso di 250 euro nonostante fosse arrivato a destinazione – all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi – con tre ore di ritardo sull’orario previsto dopo essere decollato, sempre in ritardo, dal bergamasco Orio al Serio. Il volo era un “Milano-Trapani” della Ryanair del 14 giugno 2016. E se pure la compagnia aerea irlandese aveva negato di rifondere il passeggero, spiegando che il ritardo era dipeso dal maltempo, inteso come circostanze eccezionali, il magistrato ha invece dato ragione all’avvocato marsalese Antonio Spanò, legale del viaggiatore.
La sentenza ha riconosciuto come “legittime” le pretese del passeggero, condannando Ryanair al pagamento di 250 euro a titolo di compensazione pecuniaria, oltre alle spese legali. Le avverse condizioni meteo non sono eventi “eccezionali”. Ci sono le previsioni.