Dopo la Corte Europea, anche la Consulta boccia l’ergastolo ostativo. Secondo l’Alta Corte, la mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata.
Pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici rimettenti, la Corte Costituzionale ha sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo “ostativo”. La presunzione di “pericolosita’ sociale” del detenuto non collaborante in sostanza non e’ piu’ assoluta ma diventa relativa e quindi puo’ essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonche’ sulle informazioni e i pareri di varie autorita’, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l`ordine e la sicurezza pubblica.
“La Corte – si legge nella nota – ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualita’ della partecipazione all’associazione criminale sia, piu’ in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalita’ organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo”.

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