Divorzio, l’assegno non dipende dai redditi dell’ex

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Non conta lo stipendio dell’ex, l’assegno di divorzio non necessariamente deve prevedere un prelievo proporzionale a quanto sia sostenibile per l’obbligato.
Lo precisa la Corte di Cassazione, secondo cui gli ex che guadagnano molti soldi non per questo sono tenuti a dare l’assegno di divorzio all’ex coniuge che guadagna di meno. Sulla scia della famosa sentenza ‘Grilli’, la Corte nega il principio secondo cui il prelievo debba essere “forzoso in misura proporzionale ai redditi”, limando ulteriormente i confini del diritto al ‘vitalizio’ divorzile.
“L’attribuzione e la quantificazione dell’assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico-patrimoniale tra gli ex coniugi o dall’alto livello reddituale del coniuge obbligato”, sottolinea la Suprema Corte nella sentenza 24932/2019, rilevando che la funzione “riequilibratrice” dei redditi degli ex coniugi “non esiste come funzione autonoma”. L’assegno divorzile deve essere corrisposto solo in caso di “non indipendenza economica e/o necessita’ di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale, a determinate condizioni”.
Gli ermellini hanno accolto il ricorso di un marito divorziato contro la decisione della Corte di Appello di Roma che gli aveva imposto di versare alla ex moglie 400 euro al mese. L’uomo guadagna circa 8mila euro di stipendio, e ha disponibilita’ di titoli finanziari, mentre la ex moglie – con la quale e’ stato sposato cinque anni senza avere figli – guadagna 25 mila euro netti l’anno e deve pagarsi un affitto di 675 euro al mese: sulla base di questi dati i giudici di merito avevano accolto la richiesta della ex di ricevere un contributo economico dal marito divorziato che nel frattempo si e’ rifatto una vita e ha avuto due figli da un’altra persona.
In Cassazione, i legali dell’uomo hanno fatto presente che la ex moglie ha comunque la sua indipendenza economica e che si tratta di una donna giovane che al momento del divorzio aveva 35 anni. In questo caso quindi e’ anche escluso che “la sperequazione reddituale in essere all’epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per
effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”.