I parchi pubblici vanno mantenuti in condizioni di decoro e sicurezza. E gli eventuali incidenti devono essere risarciti dai comuni, responsabili della manutenzione.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione – sentenza 9640 della Terza sezione civile – spiegando che la responsabilità del Comune deve comunque “essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’articolo 2 della Costituzione”.
I giudici hanno accolto il ricorso di un cittadino di Terni contro l’amministrazione comunale, alla quale aveva chiesto il risarcimento dei danni provocati da una caduta in un parco provocata da un irrigatore nascosto dall’erba alta e fuori dalla sua sede ordinaria. La Corte di Appello di Perugia nel 2014 e precedentemente il giudice di primo grado avevano respinto il reclamo dell’uomo escludendo la colpa del Comune dal momento che, ad avviso dei magistrati umbri, “in un prato di un parco le attività che non si possono compiere sono molteplici e sarebbe assurdo onerare l’ente gestore di elencare ciò che si può fare in un prato e ciò che non si deve”.