La Corte di Cassazione riconosce la validità dell’adozione da parte di una persona single e ultrasessantenne, “in casi particolari” e salvaguardando l’interesse preminente del minore a conservare i rapporti con chi se n’è sempre preso cura.
La vicenda nasce dal ricorso dei genitori naturali di un bambino con grave disabilità che chiedevano venisse revocata la dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale sul piccolo, affetto da tetraparesi spastica fin dalla nascita. Subito dopo la nascita i periti nominati dal tribunale di Napoli avevano constato lo stato di abbandono del bimbo, che a otto anni era stato adottato da una donna di 62 anni, infermiera pediatrica che già da diverso tempo se ne prendeva cura con la collaborazione della figlia. Tra i motivi di ricorso, i genitori naturali contestavano che i giudici non avessero correttamente valutato il fatto che si trattasse di una single e con una elevata differenza d’età rispetto al bambino.
Obiezioni che la I sezione civile della Cassazione con ordinanza n.17100 del 2019 ha rigettato, ricordando che l’adozione in casi particolari è consentita alle persone singole e alle coppie di fatto. E’ “necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando (e non certo tra quest’ultimo e i genitori naturali), come elemento
caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con i soggetti che se ne prendono cura”.

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